Tratto da Donne in Viaggio - 3 Novembre 2001


Elena Vaccarino

CONSENSO INFORMATO: IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUI TRATTAMENTI MEDICO-SANITARI

Sfogliare le pagine di cronaca di un qualsiasi quotidiano e leggere articoli con titoli dai grandi caratteri che così enunciano "Operò senza consenso condannato", oppure "Violenza privata per il chirurgo che causò la morte del paziente" e così via, purtroppo non è poi così raro.

Certo, purtroppo perché denunciano situazioni molto gravi, ma nello stesso tempo sono sintomo giusto di una reazione legittima da parte degli stessi pazienti, quando è possibile, o dai parenti. Negli ultimi anni infatti, si è assistito ad un passaggio, da parte delle persone, da una dimensione puramente passiva del diritto alla protezione fisica ad una dimensione attiva come diritto di disporre di sé e di autodeterminarsi, così come di partecipare in prima persona al processo terapeutico.
Questa trasformazione, verso la maggior tutela e partecipazione del cittadino, nonché il diritto all'informazione, trova il suo fondamento in diverse leggi che vanno dall'art. 32 della Costituzione all'ultima riforma sanitaria del 1992 (D. Leg.vo 502).
Di conseguenza, nei casi di malasanità, noi tutti abbiamo il diritto, chiedendo il risarcimento dei danni a carico del medico o della struttura sanitaria, oltre che a cercare di dimostrare la negligenza, imperizia, imprudenza che ha dato adito a lesioni colpose o anche omicidio, di avvalerci anche della mancata acquisizione del Consenso Informato su tutti i rischi.

Ma che cos'è il Consenso Informato esattamente? Si tratta, in effetti, di un vero e proprio documento con valore legale, il cui scopo è quello di tutelare tanto il medico quanto il paziente da errori o incomprensioni, soprattutto nel caso di esami invasivi, operazioni chirurgiche ecc. Il chirurgo ha il dovere, durante le visite pre-operatorie, di fornire al paziente tutta una serie di informazioni indispensabili per una valutazione delle proposte di trattamento, mettendo anche in evidenza gli eventuali rischi a cui si può andare incontro con tale trattamento. Inoltre il Consenso Informato viene generalmente utilizzato dal medico, anche per la richiesta di una serie di autorizzazioni, soprattutto relative ad eventuali procedure di emergenza o specifici usi della documentazione clinica e fotografica.
Benché il Consenso Informato sia obbligatorio per legge, purtroppo nella pratica quotidiana, soprattutto negli ospedali non è all'ordine del giorno. O meglio, il più delle volte prima di un esame invasivo o di un'operazione viene sottoposto (da un impiegato, infermiera ecc.) al paziente, un foglio con la richiesta di una firma per l'autorizzazione al trattamento, senza dare nessuna spiegazione.
Date le suddette premesse è importante sapere che il consenso informato può considerarsi veramente valido solo se presuppone una reale informativa verso il paziente. Su questo punto il dott. Cesare Parodi (Magistrato presso la Procura del Tribunale di Torino), durante un convegno sul problema del Consenso Informato ha sottolineato il fatto che " il comportamento posto in essere da un sanitario, in assenza di un valido consenso, può essere ricondotto al reato di lesioni personali - per la violazione arrecata al bene dell'integrità fisica del soggetto - in via esclusiva o in concorso con quello di violenza privata, in ragione della costrizione del paziente a subire comportamenti dallo stesso non voluti. Il consenso informato quindi deve ritenersi condizione imprescindibile di legittimità nell'atto medico".
Esso però, per essere valido, dovrà essere sempre prestato prima dell'inizio del trattamento terapeutico ed inoltre non può ridursi ad uno solo per l'intera cura, poiché ogni fase di questa, se comporta diversi trattamenti invasivi (esami particolari, intervento chirurgico, ecc. ecc.) necessita di singoli e distinti consensi per ognuna delle suddette manovre terapeutiche.
E' molto importante che il medico, dando l'informazione per acquisire il consenso del paziente, usi un linguaggio semplice con termini comprensibili rispetto alle specifiche capacità intellettive e al livello culturale dell'interlocutore spiegando, afferma il dott. Cesare Parodi "la condizione patologica in atto; le scelte programmate tanto ai fini diagnostici che terapeutici; i rischi connessi all'attuazione dei mezzi diagnostici-terapeutici prescelti, prospettando, dove possibile, le diverse alternative; i risultati prevedibili di ciascuna scelta; gli effetti collaterali, le menomazioni e le mutilazioni inevitabili (così le caratteristiche del decorso post-operatorio, in caso di intervento chirurgico); e le percentuali di rischio connesse, in particolare in relazione alla sopravvivenza."
A questo punto però nasce il problema, o meglio, la domanda dei medici se è poi così opportuno che il paziente sia a conoscenza di "tutti" i rischi, anche quelli meno probabili o remotissimi, che possano indurre il malato ad evitare di sottoporsi anche ad un banale intervento, mettendo a repentaglio la sua salute. E ancora ci si pone la domanda se, nei casi di maggior gravità, sia opportuna la rivelazione di una diagnosi infausta, per le evidenti conseguenze che potrebbe avere sullo stato psicologico del paziente. Su questo punto lo stesso codice deontologico dei medici si sofferma consentendo al sanitario, in questo unico caso, di derogare almeno parzialmente, alla regola generale dell'obbligo di informazione. Così recita l'art.30 - 4° comma: "le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza".
A tal proposito al codice deontologico si aggiunge la giurisprudenza che ha ammesso, che possano essere taciuti, sempre che non ci sia un'esplicita richiesta del paziente, quei rischi che possono essere considerati come conseguenze atipiche ed eccezionali di un intervento chirurgico, tendenzialmente imprevedibili, perché possono causare ansie e timori inutili.
Unica e totale vera eccezione all'obbligo professionale verso il consenso informato è quando il medico si trova di fronte ad un caso di estrema urgenza e che quindi sussista la necessità di salvare la vita o quando l'omissione di intervento potrebbe cagionare uno stato di malattia o di invalidità permanente. Tali situazioni dovranno essere comunque legate anche all'incapacità di consentire da parte della persona malata perché impossibilitata a manifestare qualsiasi espressione di volontà, come ad esempio nel caso del coma. Infatti, il consenso non può essere acquisito da altri che dal paziente stesso a meno che non sia un soggetto incapace legalmente, in quanto minore o interdetto. In questo caso il consenso è prestato dai genitori congiuntamente o da quelli esercenti la patria podestà o ancora dal tutore.
In ogni caso il consenso, per legge, può essere dato sia oralmente (tramite un colloquio diretto paziente/medico) sia per iscritto (tramite la compilazione di moduli), tranne casi particolari in cui è imposta l'acquisizione scritta (es: sperimentazione farmaci, accertamento infezione HIV, ecc.)
Ad ogni buon conto essere informati in modo chiaro ed esplicito dal medico, su tutto ciò a cui saremo sottoposti, i benefici e i rischi di un trattamento farmacologico, diagnostico o chirurgico è un diritto sancito da precisi termini di legge e tutti i cittadini hanno il diritto di pretendere tale informazione.